Statuto

Statuto AITEF APS                           

 

ART. 1 – Finalità

L’ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA TUTELA DEGLI EMIGRATI E IMMIGRATI E FAMIGLIE – AITEF -costituita a Roma il 14.11.1977 è una associazione del terzo settore per la promozione sociale, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 117/2017 provvede, senza fini di lucro allaassistenza morale, culturale e sociale degli Italiani nel mondo, degli immigrati e delle loro famiglie, degli emarginati e di chi è in condizioni di disagio economico.

 L’AITEF APS ha la sede nazionale a Roma e sedi in Italia e all’estero.

 

ART. 2

La AITEF APS è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale che opera a favore degli Italiani, emigrati, immigrati, emarginati e di chi è difficoltà, attraverso la promozione e l’attuazione della tutela dei diritti civili internazionalmente riconosciuti; dell’assistenza sociale e socio-sanitaria; della istruzione e formazione culturale e professionale, la promozione  della cultura internazionale, europea e italiana, della pace, della solidarietà, della cooperazione, per  rimuovere gli ostacoli che impediscono l’uguaglianza dei Cittadini, per favorire l’iniziativa dei Cittadini, singoli o associati, nello svolgimento di attività di interesse generale, secondo il principio della sussidiarietà.

L’Aitef APS sostiene ed è impegnata alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Promuove la creazione di reti tra le Associazione con l’innovazione tecnologica. L’AITEF APS non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. L’ Associazione si potrà avvalere dell’attività di volontariato. Il Comitato di Presidenza valuta le iniziative promosse da Organismi e Dirigenti se sono in linea  con  i principi ispiratori dell’AITEF e da quanto stabilito dallo Statuto.                  

 

ART. 3

Il patrimonio dell’AITEF APS è costituito:

– dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;

– dai contributi dei suoi associati,

– dai proventi di manifestazioni, gestioni accessorie, progetti e da attività promosse dall’Associazione;

-dai lasciti, donazioni, contributi, oblazioni ed elargizioni di Enti ed Istituti pubblici e privati.

Non si può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché  fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ETS  che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono utilizzati esclusivamente  per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.                                     

 

ART. 4 – I soci

I soci dell’AITEF APS si distinguono in:

  • fondatori: coloro che risultano nell’atto costitutivo
  • ordinari: i Cittadini Italiani, emigrati e le loro famiglie, gli immigrati ed i loro familiari
  • onorari: sono i cittadini italiani o stranieri ai quali si intenda dare un riconoscimento per le loro particolari benemerenze.
  • I soci onorari, vengono nominati dal Presidente – sentito il Consiglio Nazionale – hanno diritto di voto, non possono ricoprire cariche sociali
  • collettivi: sono le Associazioni e organizzazioni che – a seguito di apposita deliberazione – chiedono l’affiliazione

Le Associazioni, i circoli, le federazioni e le organizzazioni affiliate conservano autonomia amministrativa economica, finanziaria e contabile.

I soci hanno diritto:

– a partecipare alle attività promosse dall’Associazione;

– ad usufruire delle agevolazioni concesse all’Associazione;

–  a votare gli organi statutari.

I soci hanno obbligo:

– di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni;

– di versare le quote annuali;

– di risolvere le controversie esclusivamente nell’ambito della Associazione.

Ai soci il Collegio dei probiviri può comminare, a seconda della gravità, i seguenti provvedimenti disciplinari:

– il richiamo; la censura; la sospensione; l’espulsione.

 

ART. 5 – Organi Nazionali

          Sono organi nazionali della Associazione:

−        il Congresso Nazionale;

−        il Consiglio Nazionale;

−        il Comitato di Presidenza;

−        il Presidente;

−        il Segretario Generale;

–         il Tesoriere

−        il Collegio dei Probiviri;

−        il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

ART. 6 

Il Congresso Nazionale è convocato ogni 3 anni e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio Nazionale. In questo caso il presidente Nazionale convoca il Congresso entro 60 giorni.

Il Congresso Nazionale ordinario viene convocato dal Presidente Nazionale ed è deliberato dal Consiglio Nazionale che approva le norme congressuali.

La presidenza provvisoria del Congresso è assunta dal Presidente dell’AITEF e, in sua assenza, da un Vice Presidente finché il Congresso non avrà eletto il Presidente del Congresso.

Al Congresso Nazionale partecipano i soci fondatori, i componenti del Consiglio Nazionale, i segretari regionali ed i delegati eletti dalle Federazioni e dalle Associazioni ed organizzazioni affiliate, secondo le norme fissate dal Consiglio Nazionale.

Le votazioni sono di regola palesi, sono a scrutinio segreto quando vengono votate nomine o questioni relative a persone ovvero quando lo richieda almeno un terzo dei delegati.

Il Congresso Nazionale:

− elegge i componenti il Consiglio Nazionale, il Comitato di Presidenza, i Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti;

− approva a maggioranza assoluta le modifiche dello Statuto ed a maggioranza le relazioni morali e finanziarie.

 

ART. 7

Il Consiglio Nazionale è costituito dai soci eletti dal Congresso Nazionale, tra i segretari delle Federazioni all’estero, in Italia, dai rappresentanti dell’Associazione eletti nelle Consulte regionali, nei Comites, in altri Enti Nazionali e regionali,

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente  almeno una volta l’anno e tutte le volte che gli venga richiesto dalla maggioranza dei componenti del Comitato di Presidenza o del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale:

– delibera la convocazione del Congresso; indica le linee programmatiche;

– propone al Congresso Nazionale le modifiche allo Statuto; approva i bilanci;

– attua le direttive indicate dal Congresso;

– elegge i componenti del Comitato di presidenza;

– decide lo scioglimento, la trasformazione, la fusione dell’Associazione; il patrimonio in caso di scioglimento e devoluto ad altra APS

Le deliberazioni adottate in seconda convocazione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti             

 

ART. 8

Il Comitato di Presidenza è eletto dal Consiglio nazionale, è composto da almeno sette componenti e elegge:

·         il Presidente;

–         Il Presidente onorario

·         uno o più Vice Presidenti, di cui uno vicario,·              

  •     Il Segretario Generale e il Vicesegretario generale,
  •     Il Tesoriere

Il Comitato di Presidenza viene convocato dal Presidente una volta al mese o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Il Comitato di Presidenza:

– attua le deliberazioni adottate dal Consiglio nazionale;

– cura la gestione e l’amministrazione dell’Associazione;

– predispone le norme congressuali ed il regolamento interno;

– delibera i provvedimenti anche di competenza del Consiglio nazionale al quale dovrà sottoporli per la ratifica;

 – delibera lo scioglimento della Federazione regionale o all’estero e la nomina del Commissario straordinario.

 

ART. 9

Il Presidente viene eletto dal Comitato di Presidenza tra i suoi componenti. Rappresenta l’Associazione; Stipula convenzioni ed accordi; Tiene contatti con le organizzazioni periferiche ed estere; Prende, in caso di urgenza, i provvedimenti, salvo a riferirne al Comitato di Presidenza alla sua prima riunione. Convoca il Comitato di Presidenza, il Consiglio nazionale e il Congresso Nazionale; Delega le proprie attribuzioni, in tutto o in parte, ai Vice Presidente. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente vicario.

 

ART. 10

Il Segretario Generale cura l’esecuzione delle delibere del Comitato di Presidenza e la organizzazione ed i servizi della Associazione, può delegare attività al Vice Segretario Generale

 

ART. 11

Il Tesoriere segue la gestione amministrativa, verifica l’andamento delle entrate e delle uscite rispetto alle previsioni di bilancio predispone il bilancio di previsione le variazioni ed il consuntivo che devono essere approvati dal Consiglio Nazionale, firma, impegna, riscuote quietanza in nome e per conto dell’Associazione

 

ART.12                   

Il Collegio  dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso Nazionale, che eleggono il Presidente. Il Collegio ha la competenza sulle controversie che dovessero insorgere tra i soci e la Direzione. La carica è incompatibile con qualsiasi altra interna.

 

ART. 13

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti e due supplenti, eletti dal Congresso Nazionale. Il Collegio dei Revisori elegge il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

a) Esercita il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell’Associazione;

b) Esamina i conti consuntivi ed i bilanci di previsione e redige una nota illustrativa. La carica è incompatibile con qualsiasi altra interna.

 

ART.14 Organi Periferici

Sono organi periferici dell’Associazione, che hanno autonomia amministrativa ed economica: Le Federazioni Regionali; I Circoli Comunali; Le Federazioni all’estero.                                    

 

ART. 15

La Federazione Regionale è retta da un Consiglio Direttivo composto fino a 9 componenti. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili, vengono eletti dal Congresso Regionale insieme ai collegi dei Probiviri e dei Revisori dei conti.

Il Consiglio Direttivo elegge:

– Un Segretario che, in ambito regionale, ha le prerogative e le funzioni del Presidente Nazionale;

–  Un Vice Segretario che, in ambito regionale, ha le prerogative e le funzioni del vice Presidente Nazionale;

– Un tesoriere che è responsabile dei servizi amministrativi e contabili della Federazione.

È compito della Federazione Regionale:

– Promuovere, dibattiti e manifestazioni, coordinare le attività degli organismi affiliati e dei soci;

 – costituire organismi nei settori del tempo libero…;

 – Approvare il consuntivo ed i bilanci preventivi;

 – Tenere collegamenti con gli organismi regionali.

 – Assistere gli Italiani che rientrano e gli immigrati nei vari adempimenti anche con lo scopo dell’integrazione.      

 

ART. 16

Nell’ambito comunale più Cittadini possono riunirsi in Circolo Comunale, sottoscrivendo il relativo atto costitutivo.

Il Circolo Comunale è  retto da un segretario eletto dall’assemblea dei soci ed eventualmente da un Consiglio.

Il Segretario ed i componenti il Circolo, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.                           

 

ART. 17 Federazioni estere

La Federazione all’Estero è retta da un Consiglio Direttivo fino a 5 componenti, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili – vengono eletti dall’assemblea dei soci insieme ai collegi dei Probiviri e dei Revisori dei conti. Il Consiglio Direttivo delle Federazioni all’estero elegge nel suo seno: Un Segretario; Un Vice Segretario; Un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire e associare sezioni di zona e comunali, circoli assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e di designare autonomamente i rappresentanti della Associazione negli organismi di partecipazione promossi dal Governo Italiano.

Gli organismi periferici vengono sciolti e temporaneamente retti da un Commissario straordinario quando la loro attività contrasti con i fini statutari e con gli indirizzi generali dell’Associazione o per gravi carenze organizzative.

La nomina del Commissario straordinario viene deliberata:

-dal Comitato di Presidenza, nei confronti della Federazione Regionale e all’estero;

– dal Consiglio Direttivo Regionale nei confronti del Circolo Comunale.

 

ART. 18 Consulta Nazionale

 Il Comitato di Presidenza, può istituire la Consulta Nazionale composta dal Consiglio nazionale, dai Parlamentari, dagli Assessori, dai Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali, dai sindacalisti e studiosi di problemi migratori, che abbiano acquisito particolari benemerenze in campo sociale

 

ART.19 Norma transitoria

Per quanto non espressamente previsto in questo atto si richiamano le vigenti disposizione di legge

Comitato di Presidenza è autorizzato a modificare lo Statuto per ottenere la APS.       

Il Presidente Giuseppe Abbati                                                                           

ART. 1 – Finalità

L’ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA TUTELA DEGLI EMIGRATI E IMMIGRATI E FAMIGLIE ONLUS – AITEF ONLUS costituita a Roma il 14.11.1977 provvede, senza fini di lucro,  all’assistenza morale, culturale e sociale degli italiani nel mondo, degli immigrati e delle loro famiglie, degli emarginati, degli svantaggiati o in condizioni di disaggio economico.
L’AITEF ONLUS ha la sede nazionale a Roma e sedi in Italia ed all’estero.

ART. 2

La AITEF ONLUS è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale a favore dei lavoratori emigrati e/o immigrati, emarginati, svantaggiati o in condizioni di disagio economico, attraverso la promozione e l’attuazione della tutela dei diritti civili internazionalmente riconosciuti; dell’assistenza sociale e socio-sanitaria; della beneficenza; dell’istruzione e formazione culturale e professionale; e della promozione nel mondo della cultura italiana ed internazionale.

È Fatto divieto all’AITEF ONLUS ed ai suoi organi di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3

Il patrimonio dell’AITEF ONLUS è costituito:

1)      dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione; dai contributi dei suoi associati

2)      dai proventi di manifestazioni, gestioni accessorie e da attività promosse dall’Associazione;

3)     dai lasciti, donazioni, contributi, oblazioni ed elargizioni di Enti ed Istituti pubblici e privati.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 – I soci

I soci dell’AITEF ONLUS si distinguono in :

  • fondatori: sono quelli che figurano nell’atto costitutivo
  • ordinari: sono i cittadini Italiani, emigrati o appartenenti alle loro famiglie, gli immigrati ed i loro familiari che ne facciano domanda
  • onorari: sono i cittadini italiani o strniaeriai quali si intenda dare un riconoscimento per le loro particolari benemerenze. I soci onorari, vengono proclamati dal Presidente – sentito il Consiglio Nazionale – hanno diritto di voto, non possono ricoprire cariche sociali
  • collettivi: sono le Associazioni ed organizzazioni che – a seguito di apposita deliberazione – chiedono affiliazione

Le Associazioni, i circoli, le federazioni e le Organizzazioni affiliate conservano autonomia amministrativa economica, finanziaria e contabile.

I soci hanno diritto:

1) a partecipare alle attività promosse dall’Associazione;

2)ad usufruire delle agevolazioni concesse all’Associazione;

3) a partecipare all’ elezione degli organi statutari.

I soci hanno obbligo:

a) di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni;

b) di versare le quote annuali;

c) di risolvere le controversie esclusivamente nell’ambito dell’Associazione.

Il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione è riservata agli associati o partecipanti maggiori d’età

Ai soci, il Collegio dei probiviri può comminare, a seconda della gravità, i seguenti provvedimenti disciplinari:

1) il richiamo;

2) la censura;

3) la sospensione;

4) l’espulsione.

I soci possono ricorrere per le violazioni dello statuto e dei regolamenti  al Collegio dei Probiviri. Le decisioni del Collegio sono vincolanti ed inoppugnabili.

ART. 5 – Organi Nazionali

            Sono organi nazionali della Associazione:

−        il Congresso Nazionale;

−        il Consiglio Nazionale;

−        il Comitato di Presidenza;

−        il Presidente;

−        il Segretario Generale;

−        il Collegio Nazionale dei Probiviri;

−        il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

−        Il Centro studi e Ricerche AITEF Onlus.

ART. 6 

Il Congresso Nazionale è convocato ogni 3 anni e, in via straordinaria, su richiesta scritta della maggioranza dei componenti il Consiglio Nazionale. In questo ultimo caso il presidente Nazionale convoca il Congresso entro 60 giorni della richiesta.

Il Congresso Nazionale ordinario viene convocato dal Presidente Nazionale 30 giorni prima del giorno fissato ed è deliberato dal Consiglio Nazionale che approva le norme congressuali.

La presidenza del Congresso è assunta dal Presidente e, in sua assenza, da un Vice Presidente finché il Congresso non avrà eletto il Presidente del Congresso.

Al Congresso Nazionale partecipano i soci fondatori, i componenti del Consiglio Nazionale, i segretari regionali ed i delegati eletti dalle Federazioni e dalle Associazioni ed organizzazioni affiliate, secondo le norme fissate dal Consiglio Nazionale.

Le votazioni sono di regola palesi, sono a scrutinio segreto quando vengono votate nomine o questioni relative a persone ovvero quando lo richieda almeno un terzo dei delegati.

Il Congresso Nazionale:

−        elegge i componenti il Consiglio Nazionale, il Comitato di Presidenza, i Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti;

−        approva a maggioranza assoluta le modifiche dello Statuto ed a maggioranza le relazioni morali e finanziarie.

ART. 7

Il Consiglio Nazionale è costituito dai soci eletti dal Congresso Nazionale, tra i segretari delle Federazioni all’etsero, delle federazioni regionali in Italia, dai rappresentanti dell’Associazione eletti nelle Consulte regionali e nei Comites.

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale una volta l’anno e tutte le volte che gli venga richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Presidenza o del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale:

1)      delibera la convocazione del Congresso;indica le linee programmatiche;

2)      propone al Congresso Nazionale le modifiche allo Statuto; approva i bilanci;

3)      attua le direttive indicate dal Congresso; elegge i componenti del Comitato di presidenza.

Le deliberazioni adottate in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 8

Il Comitato di Presidenza è eletto dal Consiglio nazionale, è composto da sette componenti e tra i suoi membri elegge:

·         il Presidente;

·         uno o più Vice Presidenti, di cui uno vicario;

·         il Segretario Generale.

Il  Comitato di Presidenza  viene convocato dal Presidente Nazionale una volta al mese o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Il  Comitato di Presidenza:

a)      attua le deliberazioni adottate dal Consiglio nazionale;

b)      cura la gestione e l’amministrazione dell’Associazione;

c)      predispone le norme congressuali ed il regolamento interno;

d)     delibera i provvedimenti anche di competenza del Consiglio nazionale al quale dovrà sottoporli per la ratifica;

e)      delibera lo scioglimento della Federazione regionale ed all’estero e la nomina del Commissario straordinario.

f)       Nomina i responsabili dei dipartimenti.

ART. 9

Il Presidente viene eletto, dal Comitato di Presidenza tra i suoi componenti.

Il Presidente:

a)      Rappresentare l’Associazione;

b)      Stipula convenzioni ed accordi;

c)      Tiene contatti con le organizzazioni periferiche ed estere;

d)     Prende, in caso di urgenza, i provvedimenti, salvo a riferirne per  al Comitato di Presidenza alla sua prima riunione;

e)      Convoca il Comitato di Presidenza, il nazionale e il Congresso Nazionale;

f)       Delega le proprie attribuzioni, in tutto o in parte, ai Vice Presidente;

g)      Attua la gestione amministrativa, verifica l’andamento delle entrate e delle uscite rispetto alle previsioni di bilancio predispone il bilancio di previsione le variazioni ed il consuntivo che devono essere approvati dal Consiglio Nazionale, firma, impegna, riscuote quietanza in nome e per conto dell’Associazione;

In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente vicario.

ART. 10

Il Segretario Generale cura l’esecuzione delle delibere del Comitato di Presidenza e la organizzazione ed i servizi della Associazione

ART. 11

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto  da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso Nazionale, che eleggono il Presidente.

Il Collegio ha la competenza esclusiva sulle controversie che dovessero insorgere tra i soci e la Direzione

La carica è incompatibile con qualsiasi altra interna.

ART. 12

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi eletti dal Congresso Nazionale; che eleggono il Presidente.

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti:

a)      Esercita il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell’Associazione;

b)      Esamina i conti consuntivi ed i bilanci di previsione e redige una nota illustrativa.

La carica è incompatibile con qualsiasi altra interna.

ART. 13 Organi Periferici

Sono organi periferici dell’Associazione, che hanno autonomia amministrativa ed economica:

a)      Le Federazioni Regionali;

b)      Le Federazioni Provinciali;

c)      I Circoli Comunali;

d)     Le Federazioni all’estero.

ART. 14

La Federazione Regionale è retta da un Consiglio Direttivo composto fino a 9 componenti in rappresentanza delle province della Regione. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili – vengono eletti dal Congresso Regionale insieme ai collegi dei probiviri e dei revisori dei conti.

Il Consiglio Direttivo elegge:

a)      Un  Segretario Che, in ambito regionale, ha le prerogative e le funzioni del Presidente Nazionale;

b)      Un Vice Segretario che, in ambito regionale, ha le prerogative e le funzioni del Vice Presidente Nazionale;

c)      Un tesoriere che è responsabile dei servizi amministrativi e contabili della Federazione.

È compito della Federazione Regionale:

a)      Coordinare le iniziative dei Segretari Provinciali;

b)      Promuovere, sentite le Federazioni Provinciali dibattiti e manifestazioni a carattere regionale;

c)      Convocare ogni tre mesi, i Segretari Provinciali per programmare le iniziative da prendere in sede locale;

d)     Approvare i consuntivi ed i bilanci preventivi;

e)      Tenere collegamenti con gli organismi regionali.

La Federazione Regionale può adeguare lo statuto alla normativa regionale.

ART. 15

La Federazione Provinciale è retta da un Consiglio direttivo fino a 7 componenti, eletti dal congresso Provinciale.

Durano in carica 3 anni, sono rieleggibili e vengono eletti dall’assemblee dei circoli insieme ai collegi dei probiviri e dei revisori dei conti.

Il Consiglio direttivo elegge:

a)      Un  segretario che, in ambito provinciale, ha le prerogative e le funzioni del Segretario Regionale;

b)      Un Vice Segretario che in ambito provinciale, ha le prerogative e le funzioni del Vice Segretario Regionale;

c)      Un tesoriere che è il responsabile dei servizi amministrativi e contabili della Federazione;

È compito della Federazione Provinciale:

a)      Promuovere dibattiti e manifestazioni a carattere provinciale;

b)      Coordinare le attività degli organismi affiliati e dei soci individuali;

c)      costituire organismi nei settori del tempo libero…;

d)     Mantenere collegamenti con gli organismi provinciali;

e)      Approvare il consuntivo ed i preventivi.

ART. 16

Nell’ambito comunale più cittadini possono riunirsi in Circolo Comunale, sottoscrivendo il relativo atto costitutivo.

La costituzione del Circolo Comunale è retto da un segretario eletto dall’assemblea dei soci ed eventualmente da un Consiglio e dai collegi dei probiviri e dei revisori dei conti.

Il Segretario ed i componenti il Circolo, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

ART. 17 Federazioni estere

La Federazione all’Estero è retta da un Consiglio Direttivo fino a 5 componenti, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili – vengono eletti dall’assemblea dei soci insieme ai collegi dei probiviri e dei revisori dei conti.

Il Consiglio Direttivo delle Federazioni all’estero elegge nel suo seno:

·         Un Segretario;

·         Un Vice Segretario;

·         Un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire ed associare sezioni di zona e comunali, circoli assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e di disegnare autonomamente i rappresentanti dell’Associazione negli organismi di partecipazione promossi dal Governo Italiano.

La Federazione può adeguare lo statuto alla normativa dello Stato.

ART. 18

Gli organismi periferici vengono sciolti e temporaneamente retti da un Commissario straordinario quando la loro attività contrasti con i fini statutari e con gli indirizzi generali dell’Associazione o gravi carenze organizzative.

La nomina del Commissario straordinario viene deliberata:

a)      Dal Comitato di Presidenza, nei confronti della Federazione Regionale e all’estero;

b)      Dal Consiglio Direttivo Regionale, nei confronti della Federazione Provinciale e del Circolo Comunale.

ART. 19 Consulta Nazionale

Il Comitato di Presidenza, può istituire la Consulta Nazionale composta dal Consiglio nazionale, dai Parlamentari, dagli Assessori, dai Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali, dai sindacalisti e studiosi  di problemi migratori, che abbiano acquisito particolari benemerenze in campo sociale.

ART. 20 – Delega

Il Consiglio Nazionale è delegato ad adeguare lo statuto per ottenere il riconoscimento di   onlus

Approvato all’unanimità dal Congresso nazionale a Roma il 10.12.2005

Estero: Argentina – Australia – Belgio – Canada – Francia – Germania – Inghilterra – Lussemburgo – Svizzera – Sud Africa – Venezuela.

Italia:   Abruzzo – Basilicata – Calabria – Campania – Emilia R. – Lazio – Liguria – Molise – Puglia – Sardegna – Sicilia.

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Il Consiglio Nazionale ha, poi, eletto il Comitato di Presidenza come segue

Presidente,Filippo Caria

Vice Presidente Vicario,Italo D’Agnanno

Vice Presidente,Peppino Abbati

Segretario generale, Giovanni Ortu

Membro,Giovanni Allegra

Membro,Giuseppe Mangolini

Membro,Alberto Pisano

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